Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Politica del personale
Sezione 1: Principi
< Art. 4 Sviluppo del personale e formazione
> Art. 6 Parità di trattamento

Art. 5 Promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali

(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers)

1 Il datore di lavoro provvede al promovimento dei quadri e allo sviluppo delle capacità gestionali.

2 I Dipartimenti prendono le misure mirate per:

a.
migliorare la gestione a tutti i livelli;
b.
sfruttare al massimo il potenziale di risorse umane esistente;
c.
promuovere la mobilità interna;
d.
preservare le possibilità degli impiegati sul mercato del lavoro;
e.
affermare l’Amministrazione federale quale datore di lavoro attrattivo;
f.
aumentare la rappresentanza delle donne nelle posizioni di quadro.

3 Il DFF mette a punto la strategia di promovimento dei quadri e di sviluppo delle capacità gestionali, ne sostiene la realizzazione da parte di Dipartimenti e coordina, mediante la Conferenza delle risorse umane, le misure adottate da questi ultimi.


Stato 15 settembre 2012
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