Capitolo 2: Politica del personale
Sezione 1: Principi
< Art. 4 Sviluppo del personale e formazione
> Art. 6 Parità di trattamento
Art. 5 Promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali
(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers)
1 Il datore di lavoro provvede al promovimento dei quadri e allo sviluppo delle capacità gestionali.
2 I Dipartimenti prendono le misure mirate per:
- a.
- migliorare la gestione a tutti i livelli;
- b.
- sfruttare al massimo il potenziale di risorse umane esistente;
- c.
- promuovere la mobilità interna;
- d.
- preservare le possibilità degli impiegati sul mercato del lavoro;
- e.
- affermare l’Amministrazione federale quale datore di lavoro attrattivo;
- f.
- aumentare la rappresentanza delle donne nelle posizioni di quadro.
3 Il DFF mette a punto la strategia di promovimento dei quadri e di sviluppo delle capacità gestionali, ne sostiene la realizzazione da parte di Dipartimenti e coordina, mediante la Conferenza delle risorse umane, le misure adottate da questi ultimi.
Stato 15 settembre 2012
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