Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Politica del personale
Sezione 1: Principi
< Art. 3 Titoli diplomatici e consolari
> Art. 5 Promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali

Art. 4 Sviluppo del personale e formazione

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

1 Il datore di lavoro promuove lo sviluppo professionale di tutti i suoi impiegati mediante misure sul posto di lavoro e per mezzo della formazione.

2 I Dipartimenti prendono misure mirate per:

a.
ampliare e perfezionare le competenze di tutti gli impiegati;
b.
aumentare la concorrenzialità sul mercato del lavoro e la mobilità professionale dei propri impiegati;
c.
metterli in grado di partecipare attivamente ai cambiamenti necessari e di condividerli.

3 Gli impiegati seguono un perfezionamento corrispondente alle loro capacità e alle esigenze del posto di lavoro e si adattano ai cambiamenti.

4 Il datore di lavoro assume i costi per la formazione seguita dagli impiegati per rispondere ai bisogni del servizio e mette loro a disposizione il tempo necessario. Esso può assumere del tutto o in parte i costi per la formazione seguita dagli impiegati per rispondere ai loro bisogni e mettere a disposizione il tempo necessario.

5 Il datore di lavoro può chiedere all’impiegato di rimborsare i costi di formazione se questi la interrompe o scioglie il rapporto di lavoro nei due anni successivi alla conclusione della formazione e non inizia senza interruzioni un nuovo rapporto di lavoro presso un’unità amministrativa secondo l’articolo 1.1

6 Per il rimborso di questi costi di formazione il datore di lavoro può accordare un termine di quattro anni al massimo, se la sua partecipazione ai costi ammonta almeno a 50 000 franchi.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).


Stato 15 settembre 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali