Capitolo 3: Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro
< Art. 34 Congedo di prepensionamento
> Art. 35 Limite d’età
Art. 34a1 Continuazione del pagamento dello stipendio durante il congedo di prepensionamento2
(art. 32k cpv. 3 LPers)
1 Durante il congedo di prepensionamento l’impiegato ha diritto, fino alla fine del rapporto di lavoro, all’intero stipendio nonché agli assegni non limitati nel tempo e assicurati conformemente agli articoli 15 e 16 LPers (continuazione del pagamento dello stipendio).3 Durante la continuazione del pagamento dello stipendio l’autorità competente secondo l’articolo 2 e l’impiegato continuano a versare i loro contributi legali alle assicurazioni sociali e i contributi regolamentari dovuti a PUBLICA.
2 Se l’impiegato ha esercitato una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 per meno di 33 anni di servizio a partire dalla conclusione della sua istruzione di base specifica, la continuazione del pagamento dello stipendio di cui al capoverso 1 viene diminuita. Il DFF e il DDPS disciplinano l’importo della riduzione.
3 Se l’impiegato che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 88g capoverso 1 lettera a si dimette da una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera a o c prima dell’inizio del congedo di prepensionamento, egli ha diritto, per ogni anno di servizio compiuto in detta funzione a partire dalla conclusione della sua formazione di base specifica, a un trentatreesimo della continuazione del pagamento dello stipendio per la durata massima del congedo di prepensionamento (art. 34 cpv. 2 lett. a oppure b). L’importo calcolato in questo modo è versato come segue:4
- a.
- in caso di cambiamento in una funzione che non rientra nell’articolo 33 e di prolungamento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, sull’avere di vecchiaia dell’impiegato presso PUBLICA nel quadro della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), oppure direttamente in contanti all’impiegato dietro sua richiesta;
- b.
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dell’età del pensionamento, direttamente in contanti all’impiegato.
4 Per il calcolo dell’importo di cui al capoverso 2 o 3 è determinante lo stipendio percepito nel momento del cambiamento di funzione o della cessazione del rapporto di lavoro.
1 Introdotto dal n. II 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2649).
5 RS 831.40