Capitolo 2: Politica del personale
Sezione 3: Coordinamento e rapporti
< Art. 17 Livelli di valutazione
> Art. 19 Dipartimenti
Art. 18 Dipartimento federale delle finanze
(art. 5 LPers)
1 Il DFF dirige e coordina la politica del personale con riguardo agli interessi dei Dipartimenti.
2 Esso delega le sue competenze ai servizi specializzati, a meno che non si tratti di emanare norme giuridiche.
3 Il servizio specializzato nelle questioni di politica del personale č l’Ufficio federale del personale (UFPER). Esso svolge i compiti seguenti:
- a.
- elabora e formula la politica del personale e di previdenza e si occupa delle questioni di gestione;
- b.
- prepara i progetti del Consiglio federale in materia di politica del personale;
- c.
- presenta offerte di formazione e consulenza in particolare in materia di politica del personale, gestione, organizzazione e apprendisti;
- d.
- gestisce un sistema informatico di informazione del personale;
- e.
- appresta strumenti di gestione delle risorse finanziarie e del personale;
- f.
- coordina la realizzazione di misure in merito alle pari opportunitā e alla paritā di trattamento tra donna e uomo;
- g.1
- coordina l’attuazione di misure di promovimento del plurilinguismo e adempie il compito del delegato al plurilinguismo nell’Amministrazione federale;
- h.
- coordina l’attuazione di misure di impiego e integrazione di disabili;
- i.
- assicura il controlling strategico;
- j.
- elabora le basi dei rapporti destinati al Consiglio federale e all’Assemblea federale (art. 21);
- k.
- consiglia e sostiene i Dipartimenti nell’attuazione della politica del personale;
- l.
- gestisce un servizio di consulenza sociale e del personale;
- m.
- informa il personale sulle questioni di politica del personale;
- n.
- tiene i contatti con i partner sociali;
- o.
- centralizza la messa a pubblico concorso dei posti vacanti ed elabora strategie sovradipartimentali per acquisire personale qualificato.
1 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. all’ O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).
Stato 15 settembre 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali