Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Politica del personale
Sezione 3: Coordinamento e rapporti
< Art. 17 Livelli di valutazione
> Art. 19 Dipartimenti

Art. 18 Dipartimento federale delle finanze

(art. 5 LPers)

1 Il DFF dirige e coordina la politica del personale con riguardo agli interessi dei Dipartimenti.

2 Esso delega le sue competenze ai servizi specializzati, a meno che non si tratti di emanare norme giuridiche.

3 Il servizio specializzato nelle questioni di politica del personale č l’Ufficio federale del personale (UFPER). Esso svolge i compiti seguenti:

a.
elabora e formula la politica del personale e di previdenza e si occupa delle questioni di gestione;
b.
prepara i progetti del Consiglio federale in materia di politica del personale;
c.
presenta offerte di formazione e consulenza in particolare in materia di politica del personale, gestione, organizzazione e apprendisti;
d.
gestisce un sistema informatico di informazione del personale;
e.
appresta strumenti di gestione delle risorse finanziarie e del personale;
f.
coordina la realizzazione di misure in merito alle pari opportunitā e alla paritā di trattamento tra donna e uomo;
g.1
coordina l’attuazione di misure di promovimento del plurilinguismo e adempie il compito del delegato al plurilinguismo nell’Amministrazione federale;
h.
coordina l’attuazione di misure di impiego e integrazione di disabili;
i.
assicura il controlling strategico;
j.
elabora le basi dei rapporti destinati al Consiglio federale e all’Assemblea federale (art. 21);
k.
consiglia e sostiene i Dipartimenti nell’attuazione della politica del personale;
l.
gestisce un servizio di consulenza sociale e del personale;
m.
informa il personale sulle questioni di politica del personale;
n.
tiene i contatti con i partner sociali;
o.
centralizza la messa a pubblico concorso dei posti vacanti ed elabora strategie sovradipartimentali per acquisire personale qualificato.

1 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. all’ O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).


Stato 15 settembre 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali