Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 8: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali
< Art. 108 Comitato di seguito delle parti sociali
> Art. 110 Ricorsi interni

Art. 109 Commissioni del personale

(art. 33 cpv. 4 LPers)

1 Se la maggioranza del personale lo desidera, possono essere istituite commissioni del personale per promuovere la collaborazione tra le direzioni delle unità amministrative e il personale.

2 I membri e i membri supplenti delle commissioni del personale sono eletti secondo il sistema proporzionale.

3 Le commissioni del personale valutano all’attenzione delle direzioni:

a.
questioni generali inerenti al personale delle loro unità amministrative;
b.
proposte concernenti semplificazioni e miglioramenti del servizio nonché misure in materia di costruzioni;
c.
proposte concernenti questioni relative alla salute e alla formazione.

Stato 15 settembre 2012
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