172.215.1
Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale
delle finanze
(Org-DFF)
del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); in applicazione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),
ordina:
Capitolo 1: Il Dipartimento
Art. 1 ObiettiviArt. 2 Principi delle attivitą dipartimentali
Art. 3 Competenza speciale
Art. 4 Disposizioni comuni all’insieme delle unitą amministrative
Capitolo 2: Unitą amministrative dell’Amministrazione federale centrale
Sezione 2: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
Art. 7 Obiettivi e funzioniSezione 3: Amministrazione federale delle finanze
Art. 8 Obiettivi e funzioniArt. 9 Disposizioni particolari
Sezione 4: Ufficio federale del personale
Art. 10 Obiettivi e funzioniArt. 11 Disposizioni particolari
Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni
Art. 12 Obiettivi e funzioniArt. 13 Compiti particolari
Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane
Art. 14 Obiettivi e funzioniArt. 15 Compiti particolari
Sezione 7: Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione
Art. 16 ObiettiviArt. 17 Compiti
Art. 18 Disposizioni particolari
Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Art. 19 Obiettivi e funzioniArt. 20 Disposizioni particolari
Capitolo 3: Unitą amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata
Sezione 1: Regģa federale degli alcool
Art. 21 Obiettivi e funzioniArt. 22 Disposizioni particolari
Sezione 4: Controllo federale delle finanze
Art. 25 Obiettivi e funzioniArt. 26 Pareri all’attenzione del Consiglio federale
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 27 Regolamento internoArt. 28 Diritto previgente: abrogazione
Art. 29 Modifica del diritto vigente
Art. 30 Entrata in vigore
Allegato
- Modifica del diritto vigente
1 RS 172.010
2 RS 172.010.1
3 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2011 (RU 2011 3787). Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 9 dic. 2011 sull’informatica nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6093).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali