172.121.1
Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente la retribuzione e la previdenza
professionale dei magistrati1
del 6 ottobre 1989 (Stato 28 dicembre 2001)
Sezione 2: Pensione
Art. 3 Pensione completaArt. 4 Pensione in caso di dimissione anticipata
Art. 5 Riduzione della pensione a causa di reddito da attivitą lucrativa o sostitutivo
Art. 6 Estinzione del diritto alla pensione
Sezione 3: Rendite per superstiti
Art. 7 CondizioniArt. 8 Coniugi
Art. 9 Orfani
Art. 10 Ammontare delle rendite
Art. 11 Nascita e fine del diritto
Sezione 4:4 Uscita da un istituto di previdenza della Confederazione
Art. 12 Mantenimento della protezione previdenziale1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 14 dic. 2001 (RU 2001 3195; FF 2001 3464).
2 RS 172.121
3 FF 1988 III 637
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 14 dic. 2001 (RU 2001 3195; FF 2001 3464).
Stato 28 dicembre 2001
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali