Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

172.121.1

Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente la retribuzione e la previdenza
professionale dei magistrati1

del 6 ottobre 1989 (Stato 28  dicembre 2001)

L’ Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 19892 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 19883,

decreta:

Sezione 1: Retribuzione

Art. 1 Consiglio federale

Art. 1a Altri magistrati

Art. 2

Sezione 2: Pensione

Art. 3 Pensione completa

Art. 4 Pensione in caso di dimissione anticipata

Art. 5 Riduzione della pensione a causa di reddito da attivitą lucrativa o sostitutivo

Art. 6 Estinzione del diritto alla pensione

Sezione 3: Rendite per superstiti

Art. 7 Condizioni

Art. 8 Coniugi

Art. 9 Orfani

Art. 10 Ammontare delle rendite

Art. 11 Nascita e fine del diritto

Sezione 4:4 Uscita da un istituto di previdenza della Confederazione

Art. 12 Mantenimento della protezione previdenziale

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

RU 1990 256


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 14 dic. 2001 (RU 2001 3195; FF 2001 3464).
2 RS 172.121
3 FF 1988 III 637
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 14 dic. 2001 (RU 2001 3195; FF 2001 3464).


Stato 28 dicembre 2001
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