Sezione 1: Retribuzione
> Art. 1a Altri magistrati
Art. 11 Consiglio federale
1 L’onorario annuo dei membri del Consiglio federale ammonta a 404 791 franchi2.
2 Esso č adeguato al rincaro come i salari del personale federale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 14 dic. 2001 (RU 2001 3195; FF 2001 3464).
2 L’importo tien conto del rincaro dell’1 per cento deciso dal Consiglio federale per il 2002.
Stato 28 dicembre 2001
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