Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 3 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti
> Art. 5 Determinazione delle aliquote degli emolumenti

Art. 4 Base di calcolo degli emolumenti

1 Gli emolumenti vengono calcolati in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un’unità amministrativa.

2 I costi complessivi si compongono:

a.
dei costi diretti di personale dell’unità amministrativa;
b.
dei costi diretti di posti di lavoro dell’unità amministrativa, come i costi di manutenzione e di esercizio, nonché dei costi di ammortamento degli edifici, dei mobili, delle attrezzature, degli apparecchi e delle macchine utilizzati;
c.
di una quota adeguata dei costi delle prestazioni dei servizi centrali (costi generali), di massima un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale;
d.
dei costi speciali di materiale e di esercizio.

3 L’amministrazione federale delle finanze (AFF) calcola ogni anno i costi diretti di personale e di posti di lavoro dell’Amministrazione federale.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali