Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo secondo: Regole generali di procedura
< Art. 7 A. Competenza / I. Esame
> Art. 9 A. Competenza / III. Contestazioni

Art. 8

II. Trasmissione e scambio d’opinioni

1 L’autoritą che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente.

2 L’autoritą che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d’opinioni con quella che potrebbe esserlo.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali