Capo secondo: Regole generali di procedura
< Art. 7 A. Competenza / I. Esame
> Art. 9 A. Competenza / III. Contestazioni
Art. 8
II. Trasmissione e scambio d’opinioni
1 L’autoritą che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente.
2 L’autoritą che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d’opinioni con quella che potrebbe esserlo.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali