Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale
< Art. 47a
> Art. 49 E. Motivi di ricorso

Art. 481

D. Diritto di ricorrere

1 Ha diritto di ricorrere chi:

a.
ha partecipato al procedimento dinanzi all’autoritā inferiore o č stato privato della possibilitā di farlo;
b.
č particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c.
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.

2 Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autoritā cui un’altra legge federale riconosce tale diritto.


1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).


Stato 1° gennaio 2011
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