Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale
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Art. 481
D. Diritto di ricorrere
1 Ha diritto di ricorrere chi:
- a.
- ha partecipato al procedimento dinanzi all’autoritā inferiore o č stato privato della possibilitā di farlo;
- b.
- č particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
- c.
- ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.
2 Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autoritā cui un’altra legge federale riconosce tale diritto.
1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
Stato 1° gennaio 2011
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