Capo primo: Campo d’applicazione e definizioni
< Art. 2 A. Campo d’applicazione / II. Eccezioni / 1. Applicabilitą parziale
> Art. 4 A. Campo d’applicazione / III. Disposizioni completive
Art. 3
2. Inapplicabilitą
Non sono regolate dalla presente legge:
- a.
- la procedura di autoritą nel senso dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un’autoritą federale;
- b.
- la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l’istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l’autorizzazione al procedimento penale contro l’agente;
- c.
- la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d’accertamento della polizia giudiziaria;
- d.1
- la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare,
- la procedura in affari in materia di comando giusta l’articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 19952,3
- 4
- dbis.5
- la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
- e.7
- la procedura d’imposizione doganale;
- ebis. 8
- f.
- la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).
2 RS 510.10
3 Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell’appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).
4 Lemma abrogato dal n. 1 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS 2003 3957; FF 2002 768).
5 Introdotta dal n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
6 RS 830.1
7 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).
8 Introdotta dall’art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull’autoritą indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (RU 1984 153; FF 1981 III 85). Abrogata dal n. II 1 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).