Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Convenzioni con autorità federali e altre istituzioni
< Art. 3 Principi
> Art. 5 Convenzioni con altre istituzioni

Art. 4 Convenzioni con l’Assemblea federale, i Tribunali della Confederazione e la Società svizzera d’utilità pubblica

1 Il Consiglio federale approva le convenzioni:

a.
con la Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale concernenti la collaborazione in materia di gestione immobiliare per l’Assemblea federale e i Servizi del Parlamento;
b.1
conformemente agli articoli 25a della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale, 18 e 62 della legge del 19 marzo 20103 sull’organizzazione delle autorità penali e 27a della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale amministrativo federale;
c.
con la Società svizzera d’utilità pubblica (SSUP) sulla collaborazione concernente il Rütli, segnatamente nei settori dell’amministrazione, dell’utilizzazione e della manutenzione.

2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è autorizzato a negoziare le convenzioni.

3 Esso può negoziare a titolo autonomo gli adeguamenti delle convenzioni, per quanto essi riguardino questioni di ordine tecnico-amministrativo che non implicano oneri finanziari significativi.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5049).
2 RS 173.110
3 RS 173.71
4 RS 173.32


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali