Titolo quinto: Disposizioni diverse e finali
Capitolo 1: Statuto giuridico
< Art. 58 Sede ufficiale
> Art. 60 Incompatibilitą professionali
Art. 59 Residenza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione
I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale.
Stato 1° aprile 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali