Titolo terzo: L’Amministrazione federale
Capitolo 2: I dipartimenti
Sezione 3: Uffici e gruppi di uffici
< Art. 45 Direzione e responsabilità
> Art. 46a
Art. 46 Conferimento del titolo di «segretario di Stato»
Se le relazioni con l’estero lo richiedono, il Consiglio federale designa i gruppi e gli uffici il cui capo porta il titolo di «segretario di Stato». Può conferire temporaneamente tale titolo ad altri direttori e ai segretari generali che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.
Stato 1° aprile 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali