Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Il Governo
Capitolo 3: Il cancelliere della Confederazione
< Art. 30 Funzioni
> Art. 32 Consulenza e assistenza

Art. 31 Organizzazione

1 Il cancelliere della Confederazione dirige la Cancelleria federale e riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento.

2 I vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione.

3 L’organizzazione e la direzione della Cancelleria federale sono rette, salvo disposizioni contrarie del Consiglio federale, dalle disposizioni applicabili all’insieme dell’Amministrazione federale, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle segreterie generali dei dipartimenti.


Stato 1° aprile 2012
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