Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Il Governo
Capitolo 1: Il Consiglio federale
Sezione 2: Procedura e organizzazione
< Art. 15 Procedura di corapporto
> Art. 17 Riunioni e sedute speciali

Art. 16 Convocazione delle sedute

1 Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

2 Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.

3 Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

4 In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.


Stato 1° aprile 2012
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