Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Il Governo
Capitolo 1: Il Consiglio federale
Sezione 2: Procedura e organizzazione
< Art. 14 Direttive
> Art. 16 Convocazione delle sedute

Art. 15 Procedura di corapporto

1 Gli affari deferiti per decisione al Consiglio federale sono sottoposti per corapporto ai membri del Consiglio federale.

2 La Cancelleria federale regola la procedura di corapporto.


Stato 1° aprile 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali