Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Organizzazione dell’Assemblea federale
Capitolo 4: Commissioni
Sezione 6: Delegazioni in assemblee internazionali e per la cura delle relazioni bilaterali
< Art. 59 Disposizioni d’esecuzione
> Art. 61 Costituzione

Art. 60

L’organizzazione, i compiti e la procedura di delegazioni che rappresentano l’Assemblea federale in assemblee parlamentari internazionali o nelle relazioni bilaterali con parlamenti di Stati terzi sono disciplinati in un’ordinanza dell’Assemblea federale.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali