Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Membri dell’Assemblea federale
Capitolo 1: Diritti e doveri
< Art. 5 Informazione
> Art. 7 Diritti d’informazione

Art. 6 Diritti procedurali

1 I membri dell’Assemblea federale (parlamentari) hanno il diritto di presentare iniziative, interventi e candidature.

2 Possono presentare proposte in merito a oggetti in deliberazione e in merito a questioni procedurali.

3 Il diritto di parola e il tempo di parola possono essere limitati dai regolamenti delle Camere.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali