Titolo nono: Commissione parlamentare d’inchiesta
< Art. 162
> Art. 164 Organizzazione
Art. 163 Compiti e istituzione
1 Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l’Assemblea federale può, nell’ambito dell’alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) delle due Camere per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio.
2 Sentito il Consiglio federale, la commissione d’inchiesta è istituita con decreto federale semplice. Questo ne stabilisce il mandato e i mezzi finanziari.
Stato 1° gennaio 2012
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