Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Relazioni tra l’Assemblea federale e il Consiglio federale
Capitolo 1: Testi del Consiglio federale
< Art. 146 Programma di legislatura
> Art. 148 Altre pianificazioni e rapporti

Art. 1471 Trattazione del programma di legislatura

1 Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.

2 I regolamenti delle Camere possono prevedere che:

a.
nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, della commissione incaricata dell’esame preliminare; e
b.
le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 2006 1715 1735).


Stato 1° gennaio 2012
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