Titolo settimo: Relazioni tra l’Assemblea federale e il Consiglio federale
Capitolo 1: Testi del Consiglio federale
< Art. 146 Programma di legislatura
> Art. 148 Altre pianificazioni e rapporti
Art. 1471 Trattazione del programma di legislatura
1 Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.
2 I regolamenti delle Camere possono prevedere che:
- a.
- nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, della commissione incaricata dell’esame preliminare; e
- b.
- le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 2006 1715 1735).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali