Titolo settimo: Relazioni tra l’Assemblea federale e il Consiglio federale
Capitolo 1: Testi del Consiglio federale
< Art. 145 Trattazione del rapporto di gestione
> Art. 147 Trattazione del programma di legislatura
Art. 1461 Programma di legislatura
1 All’inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura, con relativo disegno di decreto federale semplice.
2 Il decreto federale semplice definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell’Assemblea federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.
3 Nel messaggio sul programma di legislatura sono specificati gli indicatori che consentono di verificare il conseguimento degli obiettivi. Il messaggio contiene altresì un’analisi della situazione in base a tali indicatori. Fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all’Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo).
4 Nel messaggio è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 2006 1715 1735).