Titolo settimo: Relazioni tra l’Assemblea federale e il Consiglio federale
Capitolo 1: Testi del Consiglio federale
< Art. 143 Piano finanziario
> Art. 145 Trattazione del rapporto di gestione
Art. 144 Obiettivi annuali del Consiglio federale e rapporto di gestione
1 Prima che inizi l’ultima sessione ordinaria dell’anno, il Consiglio federale comunica i suoi obiettivi per l’anno successivo. Tali obiettivi devono essere conformi al programma di legislatura.
2 Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale i rapporti concernenti la sua gestione nell’anno precedente due mesi prima della sessione in cui devono essere trattati.
3 Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell’attività governativa nell’anno considerato. Informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell’anno in questione, sull’attuazione del programma di legislatura e del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori rilevanti ai fini della valutazione generale della situazione e ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi. Eventuali deroghe, nonché progetti non pianificati devono essere motivati.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 2006 1715 1735).