Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Procedura nell’Assemblea federale
Capitolo 4: Procedura in caso di iniziative parlamentari
< Art. 110 Oggetto dell’esame preliminare
> Art. 112 Collaborazione con il Consiglio federale e con l’Amministrazione federale

Art. 111 Elaborazione di un progetto di atto legislativo

1 Se si dà seguito all’iniziativa, la commissione competente della Camera in cui è stata depositata l’iniziativa elabora entro due anni un proprio progetto.

2 Se non è membro della commissione, l’autore dell’iniziativa può partecipare alle sedute della commissione della propria Camera con voto consultivo durante l’elaborazione del progetto.

3 Il rapporto che commenta il progetto di atto legislativo deve corrispondere alle esigenze poste ai messaggi del Consiglio federale (art. 141).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali