Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

170.512

Legge federale
sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)

del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 20032,

decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali

Art. 2 Atti normativi della Confederazione

Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali

Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni

Art. 5 Pubblicazione mediante rimando

Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione

Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria

Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione

Art. 9 Versione determinante

Art. 10 Rettifiche formali

Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale

Art. 11 Contenuto

Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali

Sezione 4: Foglio federale

Art. 13

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 14 Pubblicazione nelle lingue ufficiali

Art. 15

Art. 16 Forma stampata ed elettronica

Art. 17 Portata della pubblicazione

Art. 18 Consultazione

Art. 19 Emolumenti

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

Art. 21 Modifica del diritto vigente

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20053


RU 2004 4929


1 RS 101
2 FF 2003 6699
3 DCF del 18 giu. 2004 (RU 2004 4936)


Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali