Sezione 4: Foglio federale
< Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali
> Art. 14 Pubblicazione nelle lingue ufficiali
Art. 13
1 Nel Foglio federale sono pubblicati:
- a.
- i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell’Assemblea federale;
- b.
- i rapporti e i progetti delle commissioni dell’Assemblea federale per atti normativi dell’Assemblea federale;
- c.
- altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell’Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione;
- d.
- i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;
- e.
- le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
- f.
- i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell’articolo 2 lettera h;
- g.
- altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.
2 Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicate decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale.
3 Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).
4 Alla rettifica dei testi si applica per analogia l’articolo 10.
Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali