Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 4: Foglio federale
< Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali
> Art. 14 Pubblicazione nelle lingue ufficiali

Art. 13

1 Nel Foglio federale sono pubblicati:

a.
i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell’Assemblea federale;
b.
i rapporti e i progetti delle commissioni dell’Assemblea federale per atti normativi dell’Assemblea federale;
c.
altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell’Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione;
d.
i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;
e.
le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
f.
i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell’articolo 2 lettera h;
g.
altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.

2 Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicate decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale.

3 Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).

4 Alla rettifica dei testi si applica per analogia l’articolo 10.


Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali