Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo III. Responsabilità penale
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Art. 15

1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti all’attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non trattisi di reati concernenti la circolazione stradale. Tale permesso è accordato:

a.
per il personale dei servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale;
b.
per il personale del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, dalla commissione amministrativa del tribunale interessato;
c.1
per il personale della propria segreteria, dall’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
d.2
per il personale del Ministero pubblico della Confederazione da lui nominato, dal procuratore generale della Confederazione.3

2 Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, devono domandare immediatamente tale permesso e prendere provvedimenti conservativi urgenti.

3 Se appaiano avverati gli estremi d’un reato e le condizioni legali d’una azione penale, il permesso può essere ricusato soltanto nei casi lievi e ove, considerate tutte le circostanze, l’inflizione di una misura disciplinare4 possa sembrare bastevole.

4 La decisione che accorda il permesso è definitiva.

5 Contro il diniego dell’autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia o della Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni dei Tribunali della Confederazione circa l’autorizzazione sono definitive.5

5bis Il pubblico ministero che ha chiesto il permesso è legittimato al ricorso.6

6 ...7


1 Introdotta dal n. II 1 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
2 Introdotta dal n. II 1 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
3 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
4 Nuova espr. giusta l’appendice n. 1 della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 10 lug. 1987 (RU 1987 932; FF 1986 II 189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
6 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961). Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
7 Abrogato dal n. II 2 dell’all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).


Stato 5 dicembre 2011
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