Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 6a: Prove del voto elettronico
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Art. 27a Prove del voto elettronico nell’ambito di elezioni e votazioni popolari

1 Le prove del voto elettronico nell’ambito di elezioni e votazioni popolari necessitano dell’autorizzazione del Consiglio federale.

2 Il voto elettronico nell’ambito di elezioni e votazioni popolari č ammesso soltanto in quanto nei Comuni designati a tal fine sia reso possibile per tutti gli scrutini che si svolgono alla stessa data.

3 Per quanto necessario allo svolgimento delle prove, i Cantoni possono derogare alle disposizioni della legge concernenti il voto per corrispondenza e il voto alle urne.

4 Il voto per rappresentanza č vietato.


Stato 1° giugno 2012
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