Sezione 6a: Prove del voto elettronico
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Art. 27a Prove del voto elettronico nell’ambito di elezioni e votazioni popolari
1 Le prove del voto elettronico nell’ambito di elezioni e votazioni popolari necessitano dell’autorizzazione del Consiglio federale.
2 Il voto elettronico nell’ambito di elezioni e votazioni popolari č ammesso soltanto in quanto nei Comuni designati a tal fine sia reso possibile per tutti gli scrutini che si svolgono alla stessa data.
3 Per quanto necessario allo svolgimento delle prove, i Cantoni possono derogare alle disposizioni della legge concernenti il voto per corrispondenza e il voto alle urne.
4 Il voto per rappresentanza č vietato.
Stato 1° giugno 2012
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