Titolo primo: Diritto di voto e espressione del voto
Art. 1 e 2Art. 3 Domicilio politico
Art. 4 Catalogo elettorale
Art. 5 Principi per l’espressione del voto
Art. 6 Voto degli invalidi
Art. 7 Voto anticipato
Art. 8 Voto per corrispondenza
Art. 8a Voto elettronico
Art. 9
Titolo secondo: Votazioni
Art. 10 OrganizzazioneArt. 10a Informazione degli aventi diritto di voto
Art. 11 Testi in votazione, schede e spiegazioni
Art. 12 Schede nulle
Art. 13 Determinazione del risultato
Art. 14 Processo verbale
Art. 15 Accertamento e pubblicazione del risultato
Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 16 Ripartizione dei seggi tra i CantoniArt. 17 Metodo di ripartizione
Art. 18
Art. 19 Data dell’elezione
Art. 20 Decisione per sorteggio
Art. 20a
Capitolo 2: Sistema proporzionale
Sezione 1: Candidatura
Art. 21 Termine per la presentazione delle proposteArt. 22 Numero e designazione dei candidati
Art. 23 Denominazione della proposta
Art. 24 Numero dei firmatari
Art. 25 Rappresentanti
Art. 26 Consultazione delle proposte
Art. 27 Candidature plurime
Art. 28
Art. 29 Rettificazioni; proposte di sostituzione
Art. 30 Liste
Art. 31 Congiunzione di liste
Art. 32 Pubblicazione delle liste
Art. 33 Allestimento e consegna delle schede
Sezione 2: Operazioni elettorali e spoglio
Art. 34 Guida elettoraleArt. 35 Riempimento della scheda
Art. 36 Suffragi dati a persone decedute
Art. 37 Suffragi di complemento
Art. 38 Schede e suffragi nulli
Art. 39 Compilazione dei risultati
Art. 40 Prima ripartizione dei mandati tra le liste
Art. 41 Ripartizioni successive
Art. 42 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte
Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro
Art. 44 Mandati in soprannumero
Art. 45 Elezione tacita
Art. 46 Elezione senza liste
Capitolo 3: Sistema maggioritario
Art. 47 ProceduraArt. 48 Scheda
Art. 49 Schede nulle
Art. 50 Cantoni con possibilitą di elezione tacita
Art. 51 Elezioni suppletorie
Capitolo 4: Pubblicazione dei risultati e verificazione dei poteri
Art. 52 Avviso d’elezione; pubblicazione dei risultatiArt. 53 Verificazione dei poteri
Capitolo 5: Modificazioni durante il periodo di nomina
Art. 54 DimissioniArt. 55 Subentro
Art. 56 Elezione complementare
Art. 57 Fine del periodo di nomina
Titolo quarto:4 Referendum
Capitolo 2: Referendum facoltativo
Sezione 1: Disposizioni generali5
Art. 59Art. 59a Importanza del termine
Art. 59b Inammissibilitą del ritiro
Art. 59c Votazione popolare
Titolo quinto:8 Iniziativa popolare
Art. 68 Lista delle firmeArt. 69 Esame preliminare
Art. 69a Lista delle firme in forma elettronica
Art. 70 Disposizioni completive
Art. 71 Deposito
Art. 72 Riuscita
Art. 73 Ritiro
Art. 73a Ritiro incondizionato e ritiro condizionato
Art. 74
Art. 75 Esame della validitą
Art. 75a Votazione popolare
Art. 76 Controprogetto diretto
Titolo sesto: Rimedi di diritto
Art. 77 RicorsiArt. 78 Motivazione
Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni
Art. 80 Ricorso al Tribunale federale
Art. 81 e 82
Titolo settimo: Disposizioni comuni
Art. 83 Diritto cantonaleArt. 84 Impiego di ausili tecnici
Art. 85
Art. 86 Gratuitą delle operazioni ufficiali
Art. 87 Rilevazioni statistiche
Titolo ottavo: Disposizioni finali
Capitolo 1: Modificazioni e abrogazioni
Art. 88 Modificazione di leggi federaliArt. 89 Abrogazione di leggi federali
Capitolo 2: Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore
Art. 90 Diritto transitorioArt. 90a Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2009
Art. 91 Esecuzione
Art. 92 Referendum e entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 197810
1 [CS 1 3; RU 1962 1717, 1971 329, 1984 290]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 39, 136, 149 e 192 della Cost. del 18 apr. 1999 ( RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411; FF 1999 6784).
3 FF 1975 I 1313
4 Le disp. rivedute del titolo quarto (art. 59-67) della legge si applicano soltanto agli atti legislativi approvati dalle Camere federali dopo il 31 mar. 1997(RU 1997 760 art. 2 cpv. 2).
5 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
6 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
7 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
8 La mod. del titolo quinto (art. 68-74) della LF del 21 giu. 1996 (RU 1997 753) si applica soltanto alle iniziative popolari per le quali la raccolta delle firme ha avuto inizio dopo il 31 mar. 1997 (RU 1997 760 art. 2 cpv. 2).
9 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
10 DCF del 24 mag. 1978.