Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

161.1

Legge federale
sui diritti politici

del 17 dicembre 1976 (Stato 1° febbraio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 44, 66, 72–74, 90 e 122 della Costituzione federale1 (Cost.);2 visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 19753,

decreta:

Titolo primo: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1 e 2

Art. 3 Domicilio politico

Art. 4 Catalogo elettorale

Art. 5 Principi per l’espressione del voto

Art. 6 Voto degli invalidi

Art. 7 Voto anticipato

Art. 8 Voto per corrispondenza

Art. 8a Voto elettronico

Art. 9

Titolo secondo: Votazioni

Art. 10 Organizzazione

Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto

Art. 11 Testi in votazione, schede e spiegazioni

Art. 12 Schede nulle

Art. 13 Determinazione del risultato

Art. 14 Processo verbale

Art. 15 Accertamento e pubblicazione del risultato

Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 16 Ripartizione dei seggi tra i Cantoni

Art. 17 Metodo di ripartizione

Art. 18

Art. 19 Data dell’elezione

Art. 20 Decisione per sorteggio

Art. 20a

Capitolo 2: Sistema proporzionale

Capitolo 3: Sistema maggioritario

Art. 47 Procedura

Art. 48 Scheda

Art. 49 Schede nulle

Art. 50 Cantoni con possibilitą di elezione tacita

Art. 51 Elezioni suppletorie

Capitolo 4: Pubblicazione dei risultati e verificazione dei poteri

Art. 52 Avviso d’elezione; pubblicazione dei risultati

Art. 53 Verificazione dei poteri

Capitolo 5: Modificazioni durante il periodo di nomina

Art. 54 Dimissioni

Art. 55 Subentro

Art. 56 Elezione complementare

Art. 57 Fine del periodo di nomina

Titolo quarto:4 Referendum

Capitolo 1: Referendum obbligatorio

Art. 58 Pubblicazione

Capitolo 2: Referendum facoltativo

Titolo quinto:8 Iniziativa popolare

Art. 68 Lista delle firme

Art. 69 Esame preliminare

Art. 69a Lista delle firme in forma elettronica

Art. 70 Disposizioni completive

Art. 71 Deposito

Art. 72 Riuscita

Art. 73 Ritiro

Art. 73a Ritiro incondizionato e ritiro condizionato

Art. 74

Art. 75 Esame della validitą

Art. 75a Votazione popolare

Art. 76 Controprogetto diretto

Titolo quinto a:9 Registro dei partiti

Art. 76a

Titolo sesto: Rimedi di diritto

Art. 77 Ricorsi

Art. 78 Motivazione

Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni

Art. 80 Ricorso al Tribunale federale

Art. 81 e 82

Titolo settimo: Disposizioni comuni

Art. 83 Diritto cantonale

Art. 84 Impiego di ausili tecnici

Art. 85

Art. 86 Gratuitą delle operazioni ufficiali

Art. 87 Rilevazioni statistiche

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Modificazioni e abrogazioni

Art. 88 Modificazione di leggi federali

Art. 89 Abrogazione di leggi federali

Capitolo 2: Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore

Art. 90 Diritto transitorio

Art. 90a Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2009

Art. 91 Esecuzione

Art. 92 Referendum e entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 197810


 RU 1978 688


1 [CS 1 3; RU 1962 1717, 1971 329, 1984 290]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 39, 136, 149 e 192 della Cost. del 18 apr. 1999 ( RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411; FF 1999 6784).
3 FF 1975 I 1313
4 Le disp. rivedute del titolo quarto (art. 59-67) della legge si applicano soltanto agli atti legislativi approvati dalle Camere federali dopo il 31 mar. 1997(RU 1997 760 art. 2 cpv. 2).
5 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
6 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
7 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
8 La mod. del titolo quinto (art. 68-74) della LF del 21 giu. 1996 (RU 1997 753) si applica soltanto alle iniziative popolari per le quali la raccolta delle firme ha avuto inizio dopo il 31 mar. 1997 (RU 1997 760 art. 2 cpv. 2).
9 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
10 DCF del 24 mag. 1978.


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali