Titolo ottavo: Disposizioni finali
Capitolo 2: Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore
< Art. 91 Esecuzione
Art. 92 Referendum e entrata in vigore
1 La presente legge sottostą al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Stato 1° febbraio 2010
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