Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo ottavo: Disposizioni finali
Capitolo 2: Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore
< Art. 90 Diritto transitorio
> Art. 91 Esecuzione

Art. 90a1 Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2009

Alle iniziative popolari federali pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009 della presente legge si applica il nuovo diritto.


1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037).


Stato 1° febbraio 2010
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