Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo ottavo: Disposizioni finali
Capitolo 2: Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore
< Art. 89 Abrogazione di leggi federali
> Art. 90a Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2009

Art. 90 Diritto transitorio

1 La presente legge non s’applica ai fatti e ai ricorsi riferentisi ad elezioni e votazioni antecedenti alla sua entrata in vigore. Lo stesso vale per i referendum e le iniziative popolari precedentemente depositati. In questi casi resta determinante il diritto previgente.

2 Decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore saranno accolte soltanto le liste di firme conformi alle disposizioni della presente legge.

3 …1

4 …2


1 Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
2 Introdotto dal n. III della LF del 9 mar. 1978 (RU 1978 1694; FF 1977 III 829). Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).


Stato 1° febbraio 2010
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