Titolo quinto a: Registro dei partiti
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Art. 76a
1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se:
- a.
- riveste la forma giuridica dell’associazione ai sensi degli articoli 60–79 del Codice civile1; e
- b.
- è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali.
2 L’associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti:
- a.
- un esemplare degli statuti vigenti;
- b.
- il nome previsto negli statuti e la sede del partito;
- c.
- il nome e l’indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.
3 La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L’Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza.
Stato 1° febbraio 2010
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