Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto a: Registro dei partiti
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Art. 76a

1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se:

a.
riveste la forma giuridica dell’associazione ai sensi degli articoli 60–79 del Codice civile1; e
b.
è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali.

2 L’associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti:

a.
un esemplare degli statuti vigenti;
b.
il nome previsto negli statuti e la sede del partito;
c.
il nome e l’indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.

3 La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L’Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza.


1 RS 210


Stato 1° febbraio 2010
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