Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Iniziativa popolare
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Art. 75 Esame della validità1

1 L’iniziativa popolare che non rispetti l’unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l’unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall’Assemblea federale.2

2 L’unità materiale è rispettata se le singole parti dell’iniziativa sono intrinsecamente connesse.

3 L’unità formale è rispettata se l’iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411; FF 1999 6784).


Stato 1° febbraio 2010
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