Titolo quinto: Iniziativa popolare
< Art. 72 Riuscita
> Art. 73a Ritiro incondizionato e ritiro condizionato
Art. 731 Ritiro
1 Ogni iniziativa popolare può essere ritirata dal comitato d’iniziativa. La dichiarazione di ritiro, per essere vincolante, deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato d’iniziativa aventi ancora diritto di voto.
2 Il ritiro è ammesso fintantoché il Consiglio federale non abbia stabilito la votazione popolare. La Cancelleria federale invita prima il comitato d’iniziativa a comunicarle la sua decisione e gli impartisce un breve termine di risposta.
3 L’iniziativa che riveste la forma di proposta generale non può più essere ritirata, approvata che sia dall’Assemblea federale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali