Titolo primo: Diritto di voto e espressione del voto
< Art. 6 Voto degli invalidi
> Art. 8 Voto per corrispondenza
Art. 7 Voto anticipato
1 I Cantoni provvedono affinché il voto anticipato sia possibile in due almeno dei quattro giorni precedenti quello della votazione.
2 Per il voto anticipato, il diritto cantonale prevede che ci si potrà recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato ovvero consegnare la scheda, in busta chiusa, a un pubblico ufficio.
3 Se i Cantoni prevedono un voto anticipato più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.
4 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per lo spoglio di tutti i voti, la tutela del segreto del voto e l’impedimento di abusi.1
1 RU 1978 1552
Stato 1° febbraio 2010
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