Titolo quinto: Iniziativa popolare
< Art. 68 Lista delle firme
> Art. 69a Lista delle firme in forma elettronica
Art. 69 Esame preliminare
1 Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge.
2 Se il titolo dell’iniziativa è fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica.1
3 La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni.
4 Il titolo, il testo dell’iniziativa e il nome dei promotori sono pubblicati nel Foglio federale.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali