Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Iniziativa popolare
< Art. 67b Riuscita
> Art. 69 Esame preliminare

Art. 68 Lista delle firme

1 La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per un’iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:1

a.
il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
b.2 il titolo e il testo dell’iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale;
c.3
una clausola di ritiro ai sensi dell’articolo 73;
d.4 la punibilitą di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP5) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell’ambito della medesima (art. 281 CP);
e.6
il nome e l’indirizzo dei promotori, che devono avere il diritto di voto ed essere almeno sette ma non pił di 27 (comitato d’iniziativa).

2 L’articolo 60 capoverso 2 si applica anche alle iniziative popolari.7


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
5 RS 311.0
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
7 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali