Titolo quarto: Referendum
Capitolo 2: Referendum facoltativo
Sezione 3: Referendum dei Cantoni
< Art. 67a Forma
> Art. 68 Lista delle firme
Art. 67b1 Riuscita
1 Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum č appoggiato dal numero prescritto di Cantoni.2
2 Sono nulle le domande di referendum che:
- a.
- non sono decise e depositate alla Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum;
- b.
- non sono state decise da un organo materialmente competente;
- c.
- non consentono di identificare con certezza l’atto normativo federale sul quale č chiesta la votazione popolare.
3 La Cancelleria federale notifica per scritto ai governi di tutti i Cantoni che hanno chiesto il referendum la decisione accertante la riuscita o la non riuscita e la pubblica nel Foglio federale, indicando il numero delle domande valide e di quelle nulle.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali