Titolo quarto: Referendum
Capitolo 2: Referendum facoltativo
Sezione 3: Referendum dei Cantoni
< Art. 66 Riuscita
> Art. 67a Forma
Art. 671 Competenza
Salvo disposizione contraria del diritto cantonale, la decisione di chiedere il referendum spetta al Parlamento cantonale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
Stato 1° febbraio 2010
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