Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Diritto di voto e espressione del voto
< Art. 5 Principi per l’espressione del voto
> Art. 7 Voto anticipato

Art. 6 Voto degli invalidi

I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per invalidità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto.


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali