Titolo quarto: Referendum
Capitolo 2: Referendum facoltativo
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 59b Inammissibilitą del ritiro
> Art. 60 Lista delle firme
Art. 59c1 Votazione popolare
Riuscita la domanda di referendum, il Consiglio federale ordina la votazione popolare.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
Stato 1° febbraio 2010
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