Titolo primo: Diritto di voto e espressione del voto
< Art. 3 Domicilio politico
> Art. 5 Principi per l’espressione del voto
Art. 4 Catalogo elettorale
1 Gli aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo elettorale del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni sono fatte d’ufficio.
2 Innanzi un’elezione o votazione, le iscrizioni sono fatte fino al quinto giorno precedente quello dell’elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.
3 Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto.
Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali