Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale
Capitolo 2: Sistema proporzionale
Sezione 2: Operazioni elettorali e spoglio
< Art. 38 Schede e suffragi nulli
> Art. 40 Prima ripartizione dei mandati tra le liste
Art. 39 Compilazione dei risultati
Dopo l’elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:
- a.
- il numero degli elettori e dei votanti;
- b.
- il numero delle schede valide, nulle e bianche;
- c.
- il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);
- d.1
- il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);
- e.2
- le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);
- f.
- per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;
- g.
- il numero dei voti non emessi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali