Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale
Capitolo 2: Sistema proporzionale
Sezione 2: Operazioni elettorali e spoglio
< Art. 38 Schede e suffragi nulli
> Art. 40 Prima ripartizione dei mandati tra le liste

Art. 39 Compilazione dei risultati

Dopo l’elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:

a.
il numero degli elettori e dei votanti;
b.
il numero delle schede valide, nulle e bianche;
c.
il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);
d.1
il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);
e.2
le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);
f.
per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;
g.
il numero dei voti non emessi.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali