Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale
Capitolo 2: Sistema proporzionale
Sezione 1: Candidatura
< Art. 31 Congiunzione di liste
> Art. 33 Allestimento e consegna delle schede
Art. 321 Pubblicazione delle liste
1 Il Cantone pubblica il pił presto possibile nel proprio Foglio ufficiale le liste, con la loro denominazione, il numero progressivo e l’indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni.
2 La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con il cognome, il nome, l’anno di nascita, la professione, il luogo d’origine e il domicilio dei candidati.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
2 Introdotto dall’art. 21 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4929; FF 2003 6699). Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).