Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale
Capitolo 2: Sistema proporzionale
Sezione 1: Candidatura
< Art. 28
> Art. 30 Liste
Art. 29 Rettificazioni; proposte di sostituzione
1 Il Cantone esamina le proposte e assegna al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d’ufficio.1
2 I proposti alla sostituzione devono confermare per scritto l’accettazione della candidatura.2 Se manca tale conferma, il nome figura già su un’altra lista o il proposto non è eleggibile, la proposta di sostituzione è stralciata.3 Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, le proposte di sostituzione sono inserite in fine alla proposta di candidatura.
3 La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui.
4 Dopo il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. Il diritto cantonale può limitare a una settimana il termine per la modifica.4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
2 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).