Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale
Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 20 Decisione per sorteggio
> Art. 21 Termine per la presentazione delle proposte

Art. 20a1

1 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).


Stato 1° febbraio 2010
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