Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale
Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 19 Data dell’elezione
> Art. 20a

Art. 20 Decisione per sorteggio

Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale.


Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali