Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale
Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 19 Data dell’elezione
> Art. 20a
Art. 20 Decisione per sorteggio
Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale.
Stato 1° febbraio 2010
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