Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Votazioni
< Art. 10 Organizzazione
> Art. 11 Testi in votazione, schede e spiegazioni

Art. 10a1 Informazione degli aventi diritto di voto

1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.

2 In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell’oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.

3 Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.

4 Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell’Assemblea federale.


1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 15 gen. 2009 (RU 2009 1; FF 2006 8491 8509).


Stato 1° febbraio 2010
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