Titolo secondo: Votazioni
< Art. 10 Organizzazione
> Art. 11 Testi in votazione, schede e spiegazioni
Art. 10a1 Informazione degli aventi diritto di voto
1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.
2 In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell’oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.
3 Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.
4 Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell’Assemblea federale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 15 gen. 2009 (RU 2009 1; FF 2006 8491 8509).
Stato 1° febbraio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali